Art. 46 · Condizioni generali

Art. 46

Condizioni generali

In vigore dal 15 mag 2014
Condizioni generali 1.   Salvo ove espressamente disposto nel presente regolamento, il sostegno nell’ambito del presente capo è limitato alle imprese acquicole. 2.   Ai fini del presente articolo, gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore presentano un piano aziendale e, ove l’importo degli investimenti sia superiore a 50 000 EUR, uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell’impatto ambientale degli interventi. Il sostegno ai sensi del presente capo è concesso solo laddove sia stata dimostrata chiaramente, in una relazione indipendente sulla commercializzazione, l’esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto. 3.   Qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese. 4.   Il sostegno non è concesso per l’allevamento di organismi geneticamente modificati. 5.   Il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall’autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell’impatto ambientale, che l’intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.
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