Art. 42 · Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate

Art. 42

Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate

In vigore dal 15 mag 2014
Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate 1.   Al fine di migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato il FEAMP può sostenere: a) investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture; b) investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca. 2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è vincolato all’uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate ed è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell’Unione che hanno svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:508:oj#art-42