Art. 36 · Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

Art. 36

Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

In vigore dal 15 mag 2014
Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca 1.   Per adattare le attività di pesca alle possibilità di pesca, il FEAMP può sostenere l’ideazione, lo sviluppo, il monitoraggio, la valutazione e la gestione dei sistemi per l’assegnazione delle possibilità di pesca. 2.   Il sostegno di cui al presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo Stato membro, comprese organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva dei sistemi di cui al paragrafo 1.
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