Art. 31 · Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori

Art. 31

Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori

In vigore dal 15 mag 2014
Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori 1.   Il FEAMP può fornire ai giovani pescatori un sostegno per l’avviamento di imprese. 2.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso unicamente riguardo alla prima acquisizione di un peschereccio: a) con una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri; b) che è attrezzato per la pesca in mare; c) di età è compresa tra 5 e 30 anni; e d) che appartiene a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento. 3.   Ai fini del presente articolo, per «giovane pescatore» si intende una persona fisica che cerca di acquisire per la prima volta un peschereccio e che, al momento della presentazione della domanda, ha un’età inferiore a 40 anni e ha esercitato l’attività di pescatore per almeno cinque anni o possiede una formazione professionale equivalente. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri obiettivi che i giovani pescatori devono soddisfare per poter beneficiare del sostegno previsto dal presente articolo. 4.   Il sostegno previsto dal presente articolo non supera il 25 % del costo d’acquisizione del peschereccio e non può in ogni caso essere superiore a 75 000 EUR per giovane pescatore.
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