Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 15 mag 2014
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013, all’ del regolamento (UE) n. 1379/2013, all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013. 2.   Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)»: una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare; 2)   «interventi intersettoriali»: iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal TFUE, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche; 3)   «sistema di registrazione e comunicazione elettronica» (ERS): un sistema per la registrazione e la comunicazione elettronica dei dati secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1224/2009; 4)   «rete europea di dati e osservazioni marine»: una rete che integra la pertinente osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile; 5)   «zona di pesca e acquacoltura»: una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un fiume o di un lago, comprendente stagni o il bacino di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura, che è funzionalmente coerente in termini geografici, economici e sociali ed è designata come tale dallo Stato membro; 6)   «pescatore»: qualsiasi persona che esercita attività di pesca commerciale, quali riconosciute dallo Stato membro; 7)   «pesca nelle acque interne»: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio; 8)   «gestione integrata delle zone costiere»: le strategie e le misure descritte nella raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19); 9)   «governance marittima integrata»: la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali a livello dell’Unione che hanno un’incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere; 10)   «politica marittima integrata» (PMI): una politica dell’Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell’Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale; 11)   «sorveglianza marittima integrata» (SMI): un’iniziativa dell’Unione volta a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale; 12)   «pianificazione dello spazio marittimo»: un processo nel quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali; 13)   «misura»: una serie di interventi; 14)   «pesca costiera artigianale»: la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (20); 15)   «navi che operano esclusivamente nelle acque interne»: navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.
Storico versioni

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