Art. 28
Partenariati tra esperti scientifici e pescatori
In vigore dal 15 mag 2014
Partenariati tra esperti scientifici e pescatori
1. Per favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere:
a)
la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, ai quali possono partecipare organismi tecnici;
b)
le attività svolte nell’ambito delle reti, degli accordi di partenariato o delle associazioni di cui alla lettera a).
2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso a organismi di diritto pubblico, pescatori, organizzazioni di pescatori, FLAG e organizzazioni non governative.
Storico versioni
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