Art. 28 · Partenariati tra esperti scientifici e pescatori

Art. 28

Partenariati tra esperti scientifici e pescatori

In vigore dal 15 mag 2014
Partenariati tra esperti scientifici e pescatori 1.   Per favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere: a) la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, ai quali possono partecipare organismi tecnici; b) le attività svolte nell’ambito delle reti, degli accordi di partenariato o delle associazioni di cui alla lettera a). 2.   Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso a organismi di diritto pubblico, pescatori, organizzazioni di pescatori, FLAG e organizzazioni non governative.
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