Art. 22
Procedure e scadenze
In vigore dal 15 mag 2014
Procedure e scadenze
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per:
a)
l’approvazione dei programmi operativi;
b)
la presentazione e l’approvazione delle proposte di modifica dei programmi operativi, compresa l’entrata in vigore e la frequenza di presentazione durante il periodo di programmazione;
c)
la presentazione e l’approvazione delle proposte di modifica di cui all’, paragrafo 3;
d)
la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
2. Le procedure e le scadenze sono semplificate nel caso di:
a)
modifiche dei programmi operativi riguardanti un trasferimento di fondi tra le priorità dell’Unione, purché i fondi trasferiti non superino il 10 % dell’importo attribuito alla priorità dell’Unione;
b)
modifiche dei programmi operativi riguardanti l’introduzione o la revoca di misure o tipi di interventi pertinenti, nonché informazioni e indicatori connessi;
c)
modifiche dei programmi operativi riguardanti i cambiamenti nella descrizione delle misure, incluse le condizioni di ammissibilità;
d)
le modifiche di cui all’, paragrafo 3, nonché ulteriori modifiche della sezione del programma operativo di cui all’, paragrafo 1, lettera n).
3. Il paragrafo 2 non si applica alle misure di cui all’, all’, e all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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