Art. 22 · Procedure e scadenze

Art. 22

Procedure e scadenze

In vigore dal 15 mag 2014
Procedure e scadenze 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per: a) l’approvazione dei programmi operativi; b) la presentazione e l’approvazione delle proposte di modifica dei programmi operativi, compresa l’entrata in vigore e la frequenza di presentazione durante il periodo di programmazione; c) la presentazione e l’approvazione delle proposte di modifica di cui all’, paragrafo 3; d) la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 2.   Le procedure e le scadenze sono semplificate nel caso di: a) modifiche dei programmi operativi riguardanti un trasferimento di fondi tra le priorità dell’Unione, purché i fondi trasferiti non superino il 10 % dell’importo attribuito alla priorità dell’Unione; b) modifiche dei programmi operativi riguardanti l’introduzione o la revoca di misure o tipi di interventi pertinenti, nonché informazioni e indicatori connessi; c) modifiche dei programmi operativi riguardanti i cambiamenti nella descrizione delle misure, incluse le condizioni di ammissibilità; d) le modifiche di cui all’, paragrafo 3, nonché ulteriori modifiche della sezione del programma operativo di cui all’, paragrafo 1, lettera n). 3.   Il paragrafo 2 non si applica alle misure di cui all’, all’, e all’, paragrafo 2.
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