Art. 21 · Piani di lavoro per la raccolta dei dati

Art. 21

Piani di lavoro per la raccolta dei dati

In vigore dal 15 mag 2014
Piani di lavoro per la raccolta dei dati 1.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, lettera p), del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione per via elettronica i piani di lavoro per la raccolta dei dati a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 199/2008 entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione. Il contenuto di tali piani è coerente con l’, paragrafo 2, di tale regolamento. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:508:oj#art-21