Art. 20 · Modifica del programma operativo

Art. 20

Modifica del programma operativo

In vigore dal 15 mag 2014
Modifica del programma operativo 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano eventuali modifiche a un programma operativo. 2.   Al fine di adeguarsi all’evoluzione delle esigenze in materia di controllo, la Commissione, può adottare ogni due anni atti di esecuzione che indichino nei dettagli gli eventuali cambiamenti intervenuti nelle priorità dell’Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo di cui all’, paragrafo 3, e i corrispondenti interventi ammissibili cui deve essere concessa la priorità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 3.   Gli Stati membri possono presentare una modifica del loro programma operativo, tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Conformemente al principio di proporzionalità, le modifiche del programma operativo sono soggette a una procedura semplificata adottata a norma dell’, paragrafo 2.
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