Art. 19 · Approvazione del programma operativo

Art. 19

Approvazione del programma operativo

In vigore dal 15 mag 2014
Approvazione del programma operativo 1.   Fatto salvo l’ del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione che approvano il programma operativo. 2.   Per l’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina se le misure di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), possono eliminare in modo efficace l’eccesso di capacità individuato.
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