Art. 19
Approvazione del programma operativo
In vigore dal 15 mag 2014
Approvazione del programma operativo
1. Fatto salvo l’ del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione che approvano il programma operativo.
2. Per l’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina se le misure di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), possono eliminare in modo efficace l’eccesso di capacità individuato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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