Art. 18 · Contenuti del programma operativo

Art. 18

Contenuti del programma operativo

In vigore dal 15 mag 2014
Contenuti del programma operativo 1.   Oltre agli elementi indicati all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013, il programma operativo contiene: a) un’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, di opportunità e di rischi e l’identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica, inclusi, se del caso, i bacini marittimi, coperta dal programma. L’analisi è strutturata intorno alle pertinenti priorità dell’Unione di cui all’ del presente regolamento e, se applicabile, è coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l’attuazione di una strategia per l’ambiente marino di cui all’ della direttiva 2008/56/CE. Le specifiche esigenze relative all’occupazione, all’ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi e alla promozione dell’innovazione sono determinate in relazione alle priorità dell’Unione, in modo da individuare le risposte più adeguate a livello di ciascuna delle priorità connesse all’ambito pertinente; b) una descrizione della strategia ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1303/2013, intesa a dimostrare che: i) sono stati fissati obiettivi appropriati per ciascuna delle priorità dell’Unione contenute nel programma, sulla base degli indicatori comuni di cui all’ del presente regolamento; ii) la selezione delle misure pertinenti consegue logicamente da ciascuna priorità dell’Unione scelta nel programma, tenendo conto delle conclusioni della valutazione ex ante e dell’analisi di cui alla lettera a) del presente paragrafo. Per quanto riguarda le misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell’ del presente regolamento, la descrizione della strategia comprende gli obiettivi e le misure da adottare per la riduzione della capacità di pesca a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1380/2013. È altresì inclusa una descrizione del metodo per il calcolo della compensazione da concedere ai sensi degli del presente regolamento; iii) l’assegnazione delle risorse finanziarie alle priorità dell’Unione contenute nel programma è giustificabile e adeguata a conseguire gli obiettivi stabiliti; c) se del caso, le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, stabilite dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (25) e il contributo del programma alla creazione di una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013; d) la valutazione delle precondizioni specifiche ai fini dell’ e dell’allegato IV del presente regolamento e, ove richiesto, delle azioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013; e) una descrizione del quadro di riferimento dei risultati ai sensi dell’ e dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013; f) un elenco delle misure selezionate organizzato in base alle priorità dell’Unione; g) un elenco dei criteri applicati alla selezione delle zone di pesca e dell’acquacoltura di cui al titolo V, capo III; h) un elenco dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo a norma del titolo V, capo III; i) negli Stati membri nei quali oltre 1 000 pescherecci possono essere considerati pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale, un piano d’azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale; j) i bisogni in materia di valutazione e il piano di valutazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le azioni da intraprendere per soddisfare i bisogni individuati; k) un piano di finanziamento da stabilire tenendo conto dell’ del regolamento (UE) n. 1303/2013 e conformemente agli atti di esecuzione della Commissione di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento comprendente: i) una tabella che fissa il contributo totale del FEAMP stabilito per ciascun anno; ii) una tabella che fissa le risorse del FEAMP e il tasso di cofinanziamento applicabili nell’ambito delle priorità dell’Unione di cui all’ del presente regolamento e dell’assistenza tecnica. In deroga alla norma generale di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, tale tabella, ove del caso, indica separatamente le risorse del FEAMP e i tassi di cofinanziamento applicabili per il sostegno di cui agli , all’, paragrafo 2, agli , all’, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a l), all’, paragrafo 2, lettera e), e all’ del presente regolamento; l) informazioni sulla complementarità e il coordinamento con i fondi FSE e altri pertinenti strumenti finanziari dell’Unione e nazionali; m) le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare: i) l’individuazione delle autorità di cui all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo; ii) una descrizione dei ruoli rispettivi del FLAG, dell’autorità di gestione o dell’organismo designato con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo; iii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione generale del comitato di monitoraggio di cui all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013; iv) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all’ del presente regolamento; n) un elenco dei partner di cui all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013 e i risultati delle consultazioni con tali partner; o) con riguardo all’obiettivo di migliorare il rispetto delle norme grazie al controllo, di cui all’, paragrafo 3, lettera b), e conformemente all’, paragrafo 3: i) un elenco degli organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e una breve descrizione delle relative risorse umane e finanziarie disponibili per il controllo della pesca, l’ispezione e l’esecuzione, le più importanti attrezzature disponibili per il controllo della pesca, l’ispezione e l’esecuzione e, in particolare, il numero di navi, aeromobili ed elicotteri; ii) gli obiettivi generali delle misure di controllo da attuare servendosi di indicatori comuni da fissare conformemente all’; iii) obiettivi specifici da raggiungere secondo le priorità dell’Unione di cui all’ e un’indicazione dettagliata per tipo di operazione per l’intera durata del periodo di programmazione; p) con riguardo all’obiettivo della raccolta di dati per la gestione di una pesca sostenibile di cui all’, paragrafo 3, lettera a), e conformemente al programma pluriennale dell’Unione di cui all’ del regolamento (CE) n. 199/2008: i) una descrizione delle attività di raccolta dei dati, conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013; ii) una descrizione dei metodi di conservazione, gestione e utilizzo dei dati; iii) una descrizione della capacità di gestire i dati raccolti in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario. La sezione del programma operativo di cui alla lettera b) è integrata a norma dell’ del presente regolamento. 2.   Il programma operativo include i metodi per il calcolo dei costi semplificati di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno a norma dell’ del presente regolamento, o il metodo per il calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma dell’, paragrafo 1, degli , dell’, paragrafo 1, lettera f), e dell’ del presente regolamento. Se del caso, devono anche essere incluse informazioni sugli anticipi ai FLAG ai sensi dell’ del presente regolamento. 3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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