Art. 17 · Preparazione dei programmi operativi

Art. 17

Preparazione dei programmi operativi

In vigore dal 15 mag 2014
Preparazione dei programmi operativi 1.   Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo unico per l’attuazione delle priorità dell’Unione di cui all’ da cofinanziare tramite il FEAMP. 2.   Il programma operativo è redatto dallo Stato membro in stretta collaborazione con i partner di cui all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013. 3.   Per la sezione del programma operativo di cui all’, paragrafo 1, lettera o), la Commissione adotta entro il 31 maggio 2014 atti di esecuzione che stabiliscono le effettive priorità dell’Unione per la politica di esecuzione e controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
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