Art. 16 · Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente

Art. 16

Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente

In vigore dal 15 mag 2014
Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente 1.   Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all’, paragrafi da 2 a 7, per il periodo 2014-2020 quali fissati nella tabella di cui all’allegato II sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi: a) con riguardo al titolo V, a eccezione degli : i) il livello occupazionale nei settori della pesca e dell’acquacoltura marina e d’acqua dolce, compresa l’occupazione nelle relative attività di trasformazione, ii) il livello di produzione nei settori della pesca e dell’acquacoltura marina e d’acqua dolce, comprese le relative attività di trasformazione; e iii) la percentuale della flotta dedita alla pesca costiera artigianale sull’insieme della flotta peschereccia; b) con riguardo agli : i) la portata dei compiti di controllo dello Stato membro interessato che tenga conto delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale e della dimensione della zona marina da controllare, del volume degli sbarchi e del valore delle importazioni in provenienza dai paesi terzi; ii) le risorse disponibili in materia di controllo rispetto all’entità dei compiti di controllo dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono fissati tenendo conto del numero di controlli svolti in mare e del numero delle ispezioni sugli sbarchi; iii) la portata dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro interessato, che tenga conto delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale, del volume degli sbarchi e della produzione dell’acquacoltura, del quantitativo di attività di monitoraggio scientifico in mare e del numero di indagini a cui lo Stato membro partecipa; e iv) le risorse disponibili in materia di raccolta dei dati rispetto all’entità dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono fissati tenendo conto delle risorse umane e dei mezzi tecnici necessari ad attuare il programma di campionamento nazionale per la raccolta dei dati; c) con riguardo a tutte le misure, le dotazioni storiche di fondi ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro.
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