Art. 15
Esame intermedio
In vigore dal 15 mag 2014
Esame intermedio
La Commissione esamina l’attuazione dei capi I e II del titolo VI, inclusa la necessità di adeguamenti della ripartizione indicativa dei finanziamenti fissata nell’allegato III e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia dei risultati ottenuti e degli aspetti qualitativi e quantitativi del FEAMP entro il 30 giugno 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:508:oj#art-15