Art. 129 · Disposizioni transitorie

Art. 129

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 mag 2014
Disposizioni transitorie 1.   Al fine di agevolare la transizione dai regimi di sostegno istituiti dai regolamenti (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 791/2007 e (UE) n. 1255/2011 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che stabiliscano le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi dei suddetti regolamenti può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, anche per quanto riguarda l’assistenza tecnica e le valutazioni ex post. 2.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base dei regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 791/2007 e (UE) n. 1255/2011 e dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013, che continua ad applicarsi a tali progetti o interventi. 3.   Le domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 restano valide.
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