Art. 123
Sospensione dei pagamenti, riduzione e revoca del contributo finanziario
In vigore dal 15 mag 2014
Sospensione dei pagamenti, riduzione e revoca del contributo finanziario
1. Se la Commissione ritiene che i fondi dell’Unione non siano stati utilizzati in modo conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento o da qualsiasi altro atto giuridico applicabile dell’Unione, essa ne informa i beneficiari, i quali dispongono di un mese, a decorrere dalla data della notifica, per trasmettere alla Commissione le loro osservazioni.
2. In assenza di risposta entro il termine di cui al paragrafo del presente articolo o se le osservazioni dei beneficiari non sono ritenute soddisfacenti, la Commissione riduce o revoca il contributo finanziario o ne sospende l’erogazione. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti al bilancio generale dell’Unione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
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