Art. 122 · Revisioni contabili

Art. 122

Revisioni contabili

In vigore dal 15 mag 2014
Revisioni contabili 1.   I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono procedere, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti, a controlli in loco degli interventi finanziati a norma del presente regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo da parte della Commissione. 2.   I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, debitamente legittimati a effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati su supporto elettronico, relativi alle spese finanziate nell’ambito del presente regolamento. 3.   I poteri di controllo di cui al paragrafo 2 non pregiudicano l’applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati dalla legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, non partecipano, tra l’altro, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nell’ambito della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute. 4.   Se il sostegno finanziario dell’Unione concesso a norma del presente regolamento viene successivamente assegnato a terzi in qualità di beneficiario finale, il beneficiario iniziale, in quanto primo destinatario del sostegno finanziario dell’Unione, comunica alla Commissione ogni informazione utile circa l’identità del beneficiario finale.
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