Art. 119
Informazione e pubblicità
In vigore dal 15 mag 2014
Informazione e pubblicità
1. L’autorità di gestione provvede, a norma dell’, paragrafo 1, lettera b):
a)
a garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi di ogni Stato membro e l’accesso agli stessi;
b)
a informare i potenziali beneficiari in merito alle possibilità di finanziamento nell’ambito dei programmi operativi;
c)
a pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni del FEAMP mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull’impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi;
d)
a garantire che sia resa pubblica una sintesi delle misure volte ad assicurare il rispetto delle norme della PCP comprensiva di casi di inadempienza da parte di Stati membri o beneficiari, nonché di interventi correttivi, quali le rettifiche finanziarie.
2. Al fine di garantire la trasparenza circa il sostegno fornito a titolo del FEAMP, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi, in formato CSV o XML, accessibile dal sito web unico o dal portale web unico, in cui figurano un elenco e una sintesi del programma operativo.
L’elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni sei mesi.
Le informazioni minime che devono figurare nell’elenco degli interventi, comprese informazioni specifiche riguardanti gli interventi di cui agli , sono precisate nell’allegato V.
3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell’allegato V.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all’intervento, le istruzioni per creare l’emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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