Art. 114
Relazione annuale di attuazione
In vigore dal 15 mag 2014
Relazione annuale di attuazione
1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi operativi nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.
2. Oltre all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale di attuazione contiene:
a)
informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura;
b)
una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione;
c)
informazioni sulle azioni adottate nei casi di infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, e di inadempienza delle condizioni di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché gli interventi correttivi;
d)
informazioni sulle azioni adottate per conformarsi all’, paragrafo 10, del presente regolamento;
e)
informazioni sulle azioni adottate per assicurare la pubblicazione dei beneficiari a norma dell’allegato V del presente regolamento e per le persone fisiche conformemente al diritto nazionale, compresi i massimali applicabili.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali di attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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