Art. 113 · Funzioni del comitato di monitoraggio

Art. 113

Funzioni del comitato di monitoraggio

In vigore dal 15 mag 2014
Funzioni del comitato di monitoraggio Oltre alle funzioni previste all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio verifica i risultati e l’effettiva attuazione del programma operativo. A tale scopo, il comitato di monitoraggio: a) è consultato e approva, entro sei mesi dall’approvazione del programma, i criteri di selezione degli interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati in funzione delle esigenze di programmazione; b) esamina le attività e i prodotti relativi al piano di valutazione del programma; c) esamina le azioni del programma relative all’adempimento delle precondizioni specifiche; d) esamina e approva le relazioni annuali di attuazione prima che siano trasmesse alla Commissione; e) esamina le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l’accessibilità per i disabili. Il comitato di monitoraggio non è consultato in merito ai piani di lavoro per la raccolta dei dati di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:508:oj#art-113