Art. 112
Procedure di monitoraggio
In vigore dal 15 mag 2014
Procedure di monitoraggio
1. L’autorità di gestione di cui all’ del presente regolamento e il comitato di monitoraggio di cui all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013 monitorano le qualità dell’attuazione del programma.
2. L’autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano il programma operativo mediante indicatori finanziari, di prodotti e di risultati.
Storico versioni
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