Art. 112 · Procedure di monitoraggio

Art. 112

Procedure di monitoraggio

In vigore dal 15 mag 2014
Procedure di monitoraggio 1.   L’autorità di gestione di cui all’ del presente regolamento e il comitato di monitoraggio di cui all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013 monitorano le qualità dell’attuazione del programma. 2.   L’autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano il programma operativo mediante indicatori finanziari, di prodotti e di risultati.
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