Art. 109 · Indicatori comuni

Art. 109

Indicatori comuni

In vigore dal 15 mag 2014
Indicatori comuni 1.   Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all’ comprende un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all’esecuzione finanziaria, ai prodotti e ai risultati del programma operativo, applicabili a tutti i programmi operativi e tali da consentire l’aggregazione dei dati a livello dell’Unione. 2.   Gli indicatori comuni sono collegati alle tappe e agli obiettivi fissati nei programmi operativi conformemente alle priorità dell’Unione di cui all’. Tali indicatori comuni sono utilizzati per l’esame dei risultati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e consentono di valutare i progressi, l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione della politica rispetto agli obiettivi generali e specifici a livello unionale e di programma.
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