Art. 103 · Accesso alle informazioni

Art. 103

Accesso alle informazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Accesso alle informazioni Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per l’applicazione degli atti dell’Unione inerenti alla PCP, nella misura in cui questi atti abbiano un’incidenza finanziaria per il FEAMP.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:508:oj#art-103