Art. 101
Sospensione dei pagamenti
In vigore dal 15 mag 2014
Sospensione dei pagamenti
1. In aggiunta all’articolo 142 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi conformemente al programma operativo in caso di inadempienza grave da parte di uno Stato membro degli obblighi imposti dalla PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio.
2. Prima della sospensione di un pagamento intermedio di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che riconosce che uno Stato membro è venuto meno ai propri obblighi nell’ambito della PCP. Prima di adottare tale atto di esecuzione, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di tali prove o informazioni affidabili e allo Stato membro è data l’opportunità di presentare osservazioni al riguardo.
3. La sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi relativi alle spese di cui al paragrafo 1 oggetto della richiesta di pagamento è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza grave.
Storico versioni
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