Art. 10
Ammissibilità delle domande
In vigore dal 15 mag 2014
Ammissibilità delle domande
1. Le domande presentate da un operatore non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l’autorità competente ha accertato che l’operatore interessato:
a)
ha commesso un’infrazione grave a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (21) o dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
b)
è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’ di tale regolamento;
c)
ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio; o
d)
ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del presente regolamento.
2. Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per tutto il periodo di attuazione dell’intervento e per un periodo di cinque anni dopo che è eseguito il pagamento finale a detto beneficiario.
3. Una domanda presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito dal paragrafo 4 del presente articolo, se è stato accertato dall’autorità competente dello Stato membro che tale operatore ha commesso una frode, come definita all’ della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (23) nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.
4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’ al fine di stabilire:
a)
il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, che deve essere proporzionato alla natura, gravità, durata e reiterazione della grave infrazione o violazione o del reato e che deve essere della durata di almeno un anno;
b)
le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.
5. Gli Stati membri esigono che gli operatori che presentano una domanda nell’ambito del FEAMP forniscano all’autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati al paragrafo 1 del presente articolo e che non hanno commesso frodi nell’ambito del FEP o del FEAMP secondo quanto prescritto al paragrafo 3 del presente articolo. Preliminarmente all’approvazione dell’intervento, gli Stati membri accertano la veridicità di tale dichiarazione in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.
Ai fini del primo comma, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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