Art. 2
Stretta corrispondenza
In vigore dal 12 mag 2014
Stretta corrispondenza
1. Si considera che esista una stretta corrispondenza tra il valore di un'obbligazione garantita e il valore delle attività dell'ente quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
qualsiasi variazione nel valore equo delle obbligazioni garantite emesse dall'ente determina sempre variazioni identiche nel valore equo delle attività sottostanti le obbligazioni garantite. Il valore equo è stabilito in base alla disciplina contabile applicabile definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
i prestiti ipotecari sottostanti le obbligazioni garantite emesse dall'ente per finanziarli possono essere rimborsati in qualsiasi momento riacquistando le obbligazioni garantite al valore di mercato o al valore nominale tramite l'esercizio dell'opzione di consegna dell'obbligazione;
c)
esiste un meccanismo trasparente per determinare il valore equo dei prestiti ipotecari e delle obbligazioni garantite. Il calcolo del valore dei prestiti ipotecari comprende il calcolo del valore equo dell'opzione di consegna dell'obbligazione.
2. Si considera che non esista una stretta corrispondenza qualora, in conformità al paragrafo 1, un utile netto o una perdita netta derivino da variazioni del valore delle obbligazioni garantite o dei prestiti ipotecari sottostanti con opzione di consegna dell'obbligazione incorporata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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