Art. 2
In vigore dal 12 mag 2014
1. I tenori massimi di cadmio di cui ai punti 3.2.19 e 3.2.20 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, come modificati dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015. I prodotti alimentari non conformi a tali tenori massimi immessi legalmente sul mercato prima del 1o gennaio 2015 possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla loro data minima di conservazione o alla data di scadenza.
2. I tenori massimi di cadmio di cui al punto 3.2.7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, come modificati dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019. I prodotti alimentari non conformi a tali tenori massimi immessi legalmente sul mercato prima del 1o gennaio 2019 possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla loro data minima di conservazione o alla data di scadenza.
Storico versioni
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