Art. 1
Frequenza e date del calcolo conformemente all'articolo 50 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012
In vigore dal 12 mag 2014
Frequenza e date del calcolo conformemente all'articolo 50 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012
1. La frequenza del calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 è mensile, tranne quando sia esercitata la discrezionalità di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, nel qual caso la frequenza è settimanale o giornaliera.
2. Se la frequenza del calcolo di cui al paragrafo 1 è mensile, la CCP applica quanto segue:
a)
i giorni di riferimento per il calcolo sono il:
31 gennaio, 28 febbraio (o 29 febbraio negli anni bisestili), 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre; e
b)
il giorno in cui la CCP effettua il calcolo (giorno di calcolo) è rispettivamente il:
1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio, 1o giugno, 1o luglio, 1o agosto, 1o settembre, 1o ottobre, 1o novembre, 1o dicembre, 1o gennaio.
3. Se la frequenza di cui al paragrafo 1 è settimanale o giornaliera, il giorno del primo calcolo cade il giorno successivo a quello della richiesta dell'autorità competente. Il primo giorno di riferimento è il giorno della richiesta dell'autorità competente. Per i calcoli successivi, il giorno di riferimento è il giorno precedente a quello di calcolo. In caso di calcolo con frequenza settimanale, il lasso di tempo tra i giorni di calcolo è di cinque giorni lavorativi.
4. Se il giorno di calcolo coincide con un giorno festivo, un sabato o una domenica, il calcolo è eseguito il giorno lavorativo successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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