Art. 11 · Valutazione

Art. 11

Valutazione

In vigore dal 6 mag 2014
Valutazione 1.   Entro il 30 giugno 2017 la Commissione effettua, con l’assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell’impresa comune ECSEL, destinata a valutare, in particolare, il livello di partecipazione e l’entità dei contributi apportati alle azioni indirette dai membri privati e dalle loro entità costitutive ed entità affiliate, nonché da altri soggetti giuridici. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni, entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell’impresa comune ECSEL sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013. 2.   Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all’, paragrafo 6, o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato. 3.   Entro sei mesi dalla liquidazione dell’impresa comune ECSEL, ma non oltre due anni dopo l’avvio della procedura di liquidazione di cui all’articolo 26 dello statuto, la Commissione conduce una valutazione finale dell’impresa comune ECSEL. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:561:oj#art-11