Art. 19 · Azioni iniziali

Art. 19

Azioni iniziali

In vigore dal 6 mag 2014
Azioni iniziali 1.   La Commissione è responsabile della costituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune Bioindustrie fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell’Unione, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il coinvolgimento degli organi competenti dell’impresa comune Bioindustrie. 2.   Ai fini di cui al paragrafo 1: a) fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione, a norma dell’ dello statuto, la Commissione può distaccare un funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo, il quale può essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione; b) in deroga all’, paragrafo 2, del presente regolamento, il direttore ad interim esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina; c) la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari. 3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale dell’impresa comune Bioindustrie dopo l’approvazione del consiglio di direzione e può concludere convenzioni, decisioni e contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione dell’organigramma dell’impresa comune Bioindustrie. 4.   Il direttore esecutivo ad interim, d’accordo con il direttore esecutivo dell’impresa comune Bioindustrie e fatta salva l’approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l’impresa comune Bioindustrie avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A partire da tale data la Commissione si astiene dall’assumere impegni e dall’eseguire pagamenti per le attività dell’impresa comune Bioindustrie.
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