Art. 18
Sostegno da parte dello Stato ospitante
In vigore dal 6 mag 2014
Sostegno da parte dello Stato ospitante
Tra l’impresa comune Bioindustrie e lo Stato in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi le immunità ed altre agevolazioni che detto Stato deve concedere all’impresa comune Bioindustrie.
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