Art. 11 · Valutazione

Art. 11

Valutazione

In vigore dal 6 mag 2014
Valutazione 1.   La Commissione effettua, con l’assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell’impresa comune Bioindustrie entro il 30 giugno 2017. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della valutazione stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell’impresa comune Bioindustrie sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013. 2.   In base alle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può agire nei modi previsti dall’, paragrafo 5, oppure prendere ogni altra misura appropriata. 3.   Entro sei mesi dalla liquidazione dell’impresa comune Bioindustrie, ma non oltre i due anni successivi all’avvio della procedura di liquidazione di cui all’ dello statuto, la Commissione esegue una valutazione finale dell’impresa comune Bioindustrie. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
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