Art. 6 · Personale

Art. 6

Personale

In vigore dal 6 mag 2014
Personale 1.   Al personale dell’impresa comune FCH 2 si applicano lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (11) («Statuto dei funzionari» e «Regime applicabile agli altri agenti») e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione di detto statuto dei funzionari e di detto regime applicabile agli altri agenti. 2.   Il consiglio di direzione esercita, relativamente al personale dell’impresa comune FCH 2, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere contratti («poteri dell’autorità di nomina»). Il consiglio di direzione adotta, a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’ del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell’autorità di nomina e definisce le condizioni nelle quali tale delega può essere sospesa. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. Laddove circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può decidere di sospendere temporaneamente i poteri dell’autorità di nomina delegati al direttore esecutivo e qualsiasi successiva subdelega di tali poteri da parte di quest’ultimo. In tali casi il consiglio di direzione esercita direttamente i poteri dell’autorità di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell’impresa comune che non sia il direttore esecutivo. 3.   Il consiglio di direzione adotta adeguate disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari. 4.   Le risorse in organico sono stabilite nella tabella del personale in organico dell’impresa comune FCH 2, che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e grado e il numero di agenti contrattuali espresso in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno, in linea con il relativo bilancio annuale. 5.   Il personale dell’impresa comune FCH 2 è composto di agenti temporanei e di agenti contrattuali. 6.   Tutte le spese per il personale sono a carico dell’impresa comune FCH 2.
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