Art. 9 · Responsabilità dell’impresa comune Clean Sky 2

Art. 9

Responsabilità dell’impresa comune Clean Sky 2

In vigore dal 6 mag 2014
Responsabilità dell’impresa comune Clean Sky 2 1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune Clean Sky 2 è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, decisione o al contratto in questione. 2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune Clean Sky 2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni. 3.   Qualsiasi pagamento effettuato dall’impresa comune Clean Sky 2 destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 o 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell’impresa comune Clean Sky 2 ed è coperto dalle sue risorse. 4.   L’impresa comune Clean Sky 2 è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:558:oj#art-9