Art. 3
Contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 6 mag 2014
Contributo finanziario dell’Unione
1. Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune Clean Sky 2, compresi gli stanziamenti EFTA,per la copertura dei costi amministrativi e operativi, è pari a 1 755 000 000 EUR. Il contributo è erogato da stanziamenti del bilancio generale dell’Unione europea assegnati al programma specifico Orizzonte 2020 recante attuazione di Orizzonte 2020, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv) e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all’articolo 209 del medesimo regolamento.
2. Le modalità del contributo finanziario dell’Unione sono stabilite in un accordo di delega e in accordi annuali per il trasferimento di fondi che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto dell’Unione, e l’impresa comune Clean Sky 2.
3. L’accordo di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguarda gli aspetti contemplati all’articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché all’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012e, tra l’altro, i seguenti aspetti:
a)
i requisiti per il contributo dell’impresa comune Clean Sky 2 per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all’allegato II della decisione n. 2013/743/UE;
b)
i requisiti per il contributo dell’impresa comune Clean Sky 2 in vista del controllo di cui all’allegato III della decisione n. 2013/743/UE;
c)
gli indicatori specifici di prestazione relativi al funzionamento dell’impresa comune Clean Sky 2;
d)
le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
e)
le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell’impresa comune Clean Sky 2 anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
f)
l’impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l’assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica del numero degli effettivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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