Art. 19 · Abrogazione e disposizioni transitorie

Art. 19

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 6 mag 2014
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   Il regolamento (CE) n. 71/2008 è abrogato. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008 e gli obblighi finanziari ad esse connessi continuano ad essere disciplinati da detto regolamento fino al loro completamento. Le azioni derivanti dagli inviti a presentare proposte di cui ai piani d’attuazione annuali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008 sono anch’esse considerate azioni avviate ai sensi di tale regolamento. La valutazione intermedia di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento comprende una valutazione finale dell’impresa comune Clean Sky a norma del regolamento (CE) n. 71/2008. 3.   Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi del personale assunto a norma del regolamento (CE) n. 71/2008. I contratti di lavoro del personale di cui al primo comma possono essere rinnovati ai sensi del presente regolamento conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile. In particolare, il direttore esecutivo nominato a norma del regolamento (CE) n. 71/2008 svolge per il periodo rimanente del mandato le funzioni di direttore esecutivo come stabilito dal presente regolamento a decorrere dal 27 giugno 2014. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. 4.   Salvo se diversamente concordato tra i membri a norma del regolamento (CE) n. 71/2008, tutti i diritti e gli obblighi, compresi attività, debiti e passività, dei membri a norma del regolamento (CE) n. 71/2008 sono trasferiti ai membri a norma del presente regolamento. 5.   Eventuali stanziamenti inutilizzati a norma del regolamento (CE) n. 71/2008 sono trasferiti all’impresa comune Clean Sky 2.
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