Art. 11
Valutazione
In vigore dal 6 mag 2014
Valutazione
1. La Commissione effettua, con l’assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell’impresa comune Clean Sky 2 entro il 30 giugno 2017. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della valutazione stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell’impresa comune Clean Sky 2 sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
2. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può intervenire a norma dell’, paragrafo 5, o prendere qualsiasi altro provvedimento appropriato.
3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell’impresa comune Clean Sky 2, ma in ogni caso non oltre i due anni successivi all’avvio della procedura di liquidazione di cui all’articolo 24 dello statuto, la Commissione procede a una valutazione finale dell’impresa comune Clean Sky 2. I risultati di tale valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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