Art. 19 · Abrogazione e disposizioni transitorie

Art. 19

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 6 mag 2014
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   Il regolamento (CE) n. 73/2008 è abrogato. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni intraprese nell’ambito del regolamento (CE) n. 73/2008 e gli obblighi finanziari a esse connessi continuano a essere disciplinati da tale regolamento fino al loro completamento. Le azioni derivanti da inviti a presentare proposte previsti nei piani di attuazione annuali adottati nell’ambito del regolamento (CE) n. 73/2008 sono anch’esse considerate azioni intraprese nell’ambito di tale regolamento. La valutazione intermedia di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento comprende una valutazione finale dell’impresa comune IMI a norma del regolamento (CE) n. 73/2008. 3.   Il presente regolamento non incide sui diritti e sugli obblighi del personale assunto a norma del regolamento (CE) n. 73/2008. I contratti di lavoro del personale di cui al primo comma possono essere rinnovati a norma del presente regolamento nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti. Il direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2008 passa a espletare, per il periodo restante del mandato, le funzioni di direttore esecutivo previste dal presente regolamento a decorrere dal 27 giugno 2014. Le altre condizioni del contratto rimangono invariate. 4.   Salvo diverso accordo tra i membri dell’impresa comune IMI a norma del regolamento (CE) n. 73/2008, tutti i diritti e gli obblighi, compresi le attività, i debiti o le passività dei membri dell’impresa comune IMI a norma del regolamento (CE) n. 73/2008 sono trasferiti ai membri dell’impresa comune IMI2 a norma del presente regolamento. 5.   Eventuali stanziamenti inutilizzati a norma del regolamento (CE) n. 73/2008 sono trasferiti all’impresa comune IMI2.
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