Art. 3
Funzionamento di SFC2014
In vigore dal 5 mag 2014
Funzionamento di SFC2014
1. La Commissione, le autorità designate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 223/2014, nonché gli enti cui sono stati delegati i compiti che spettano a tali autorità, inseriscono le informazioni della cui trasmissione sono responsabili ed eventuali aggiornamenti nel sistema SFC2014.
2. Qualsiasi trasmissione di informazioni alla Commissione è verificata e presentata da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione. Tale separazione di funzioni è supportata da SFC2014 o dai sistemi d'informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro direttamente collegati a SFC2014.
3. Gli Stati membri nominano a livello nazionale una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a SFC2014, incaricate di:
a)
identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;
b)
informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;
c)
verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;
d)
chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;
e)
segnalare tempestivamente casi sospetti di eventi che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;
f)
garantire la costante accuratezza dei dati per l'identificazione dell'utente segnalando eventuali modifiche;
g)
prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali;
h)
informare la Commissione di qualsiasi cambiamento avente un impatto sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2014 di assolvere alle responsabilità di cui al paragrafo 1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).
4. Gli scambi di dati e le transazioni recano un firma elettronica obbligatoria in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate in SFC2014 per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.
Le informazioni trattate mediante SFC2014 rispettano la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e di quelli commerciali per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), della direttiva 1995/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:463:oj#art-3