Art. 54 · Beneficiari

Art. 54

Beneficiari

In vigore dal 2 mag 2014
Beneficiari 1.   Per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', lettera b), i beneficiari sono stabiliti in un beneficiario dell'IPA II. Per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', lettera c), il beneficiario è stabilito in un beneficiario dell'IPA II o in un paese cui si applica lo strumento europeo di vicinato. 2.   Uno dei beneficiari che partecipano a un determinato intervento è designato da tutti i beneficiari come capofila. 3.   Il capofila si assume la responsabilità dell'attuazione finanziaria dell'intero intervento, verifica che quest'ultimo sia eseguito conformemente alle condizioni stabilite nel contratto e definisce con gli altri beneficiari modalità per garantire la sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'intervento, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati.
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