Art. 53 · Selezione degli interventi

Art. 53

Selezione degli interventi

In vigore dal 2 mag 2014
Selezione degli interventi 1.   Nell'ambito di un programma di cooperazione transfrontaliera sono selezionati gli interventi che producono effetti e vantaggi transfrontalieri evidenti. 2.   Gli interventi nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera sono selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice mediante inviti a presentare proposte che interessano l'intera area ammissibile. 3.   I paesi partecipanti possono inoltre individuare interventi al di fuori degli inviti a presentare proposte. In tal caso, gli interventi sono esplicitamente menzionati nel programma di cooperazione transfrontaliera di cui all'. 4.   Gli interventi selezionati per la cooperazione transfrontaliera comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti. I beneficiari cooperano per sviluppare e attuare le operazioni. Inoltre, cooperano nell'ambito della dotazione di personale o del finanziamento degli interventi o di entrambi. 5.   Un intervento può essere attuato in un solo paese partecipante, purché siano identificati gli effetti e i vantaggi transfrontalieri.
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