Art. 52 · Strutture e autorità

Art. 52

Strutture e autorità

In vigore dal 2 mag 2014
Strutture e autorità 1.   Sono coinvolte nella gestione dei programmi di cooperazione transfrontaliera nei beneficiari dell'IPA II le strutture seguenti: a) i coordinatori nazionali IPA dei paesi che partecipano al programma di cooperazione transfrontaliera di cui all' e, se del caso, i coordinatori incaricati della cooperazione territoriale; b) l'ordinatore nazionale e la struttura di gestione di cui all' del beneficiario dell'IPA II partecipante in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice quando il programma transfrontaliero viene attuato nell'ambito della gestione indiretta; c) le strutture operative in tutti i paesi beneficiari, che collaborano strettamente alla programmazione e attuazione del pertinente programma di cooperazione transfrontaliera. In caso di gestione indiretta, la struttura operativa comprende un'amministrazione aggiudicatrice; d) l'autorità di audit di cui all', paragrafo 3, quando il programma transfrontaliero viene attuato nell'ambito della gestione indiretta. Quando non è autorizzata a svolgere le funzioni di cui all', è assistita da un gruppo di revisori contabili comprendente un rappresentante di ciascun paese che partecipa al programma di cooperazione transfrontaliera. 2.   I beneficiari dell'IPA II e i paesi cui si applica lo strumento europeo di vicinato che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera istituiscono un comitato congiunto di monitoraggio che esercita anche le funzioni del comitato di monitoraggio settoriale di cui all'. 3.   È istituito un segretariato tecnico congiunto che assiste la Commissione, le strutture operative e il comitato congiunto di monitoraggio. 4.   Le funzioni e le responsabilità di dette strutture sono definite nell'accordo quadro di cui all'. 5.   Nell'ambito della gestione indiretta, i paesi partecipanti stipulano un accordo bilaterale che definisce le responsabilità rispettive nell'attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera pertinente. I requisiti minimi per un tale accordo bilaterale sono definiti nell'accordo quadro di cui all'.
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