Art. 5
Accordi quadro e accordi settoriali
In vigore dal 2 mag 2014
Accordi quadro e accordi settoriali
1. La Commissione e il beneficiario dell'IPA II stipulano un accordo quadro che stabilisce disposizioni specifiche per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, le relazioni e l'audit inerenti all'assistenza IPA II, e che impone al beneficiario dell'IPA II di recepire nell'ordinamento interno i pertinenti obblighi previsti dalla normativa dell'Unione. L'accordo quadro può essere completato da accordi settoriali che stabiliscono disposizioni specifiche per la gestione e l'attuazione dell'assistenza IPA II in settori o programmi specifici.
2. L'assistenza IPA II può essere erogata al beneficiario dell'IPA II soltanto dopo l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cui al paragrafo 1. Se vengono stipulati accordi settoriali, l'assistenza IPA II nel settore o nel programma interessato è erogata dopo l'entrata in vigore sia dell'accordo quadro che dell'accordo settoriale applicabile.
3. L'accordo quadro si applica a tutte le convenzioni di finanziamento di cui all'. Gli accordi settoriali si applicano, ove pertinente, a tutte le convenzioni di finanziamento stipulate in relazione al settore o al programma contemplato dall'accordo settoriale.
4. L'accordo quadro e gli eventuali accordi settoriali stabiliscono, in particolare, norme dettagliate riguardanti:
a)
le strutture e le autorità necessarie per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, le relazioni e l'audit inerenti all'assistenza IPA II, nonché le rispettive funzioni e responsabilità;
b)
le condizioni e i requisiti di controllo per:
i)
l'istituzione, da parte del beneficiario dell'IPA II, delle strutture e delle autorità necessarie per consentire l'affidamento di compiti di esecuzione del bilancio relativi all'assistenza IPA II;
ii)
il monitoraggio, la sospensione o la cessazione dei compiti di esecuzione del bilancio affidati;
c)
la programmazione e l'attuazione dell'assistenza IPA II, in particolare le disposizioni relative alle intensità di aiuto, ai tassi del contributo dell'Unione e all'ammissibilità;
d)
l'aggiudicazione di appalti, la concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione di cui all', paragrafo 3, all' e all' del regolamento (UE) n. 236/2014;
e)
le norme in materia di imposte, tasse, dazi e altri oneri fiscali di cui all' del regolamento (UE) n. 236/2014;
f)
i requisiti in materia di pagamenti, esame e accettazione dei conti e le procedure di rettifica finanziaria e disimpegno dei fondi inutilizzati;
g)
la tutela degli interessi finanziari dell'Unione a norma dell' del regolamento (UE) n. 236/2014 e le disposizioni in materia di segnalazione di frodi e altre irregolarità;
h)
i requisiti in materia di trasparenza, visibilità, informazione e pubblicità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:447:oj#art-5