Art. 48
Interruzione di programmi di cooperazione transfrontaliera
In vigore dal 2 mag 2014
Interruzione di programmi di cooperazione transfrontaliera
1. Qualora nessuno dei beneficiari dell'IPA II partecipanti abbia stipulato la convenzione di finanziamento entro la fine dell'anno successivo a quello di adozione del programma, la Commissione interrompe il programma di cooperazione transfrontaliera.
Le rate annue del Fondo europeo di sviluppo regionale già impegnate restano a disposizione per la loro normale durata, ma possono essere utilizzate soltanto per attività che si svolgono esclusivamente negli Stati membri interessati e oggetto di appalto prima che la Commissione decidesse l'interruzione. Entro i tre mesi successivi alla chiusura dei contratti l'autorità di gestione trasmette la relazione finale alla Commissione, la quale procede in conformità ai paragrafi 2 e 3.
2. Qualora il programma di cooperazione transfrontaliera non possa essere attuato per problemi insorti nelle relazioni tra i paesi partecipanti e in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può decidere di interrompere il programma prima della data di scadenza del periodo di esecuzione, su richiesta del comitato congiunto di monitoraggio oppure di propria iniziativa, dopo aver consultato il comitato congiunto di monitoraggio.
Qualora il programma sia interrotto, l'autorità di gestione trasmette la relazione finale entro i sei mesi successivi alla decisione della Commissione. Dopo aver liquidato i prefinanziamenti precedenti, la Commissione effettua il pagamento finale del saldo o, all'occorrenza, emette l'ordine di riscossione. La Commissione disimpegna altresì il saldo restante degli impegni.
In alternativa, può essere deciso di ridurre la dotazione del programma per adeguarla alla portata del programma ai sensi dell', paragrafo 5.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, i finanziamenti non impegnati del Fondo europeo di sviluppo regionale corrispondenti alle rate annue non ancora impegnate o alle rate annue impegnate e disimpegnate totalmente o parzialmente durante lo stesso esercizio finanziario, che non siano stati riassegnati a un altro programma della stessa categoria di programmi di cooperazione esterna, sono assegnati ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna in conformità con l' del regolamento (UE) n. 1299/2013.
L'assistenza IPA II corrispondente alle rate annue non ancora impegnate o alle rate annue impegnate e disimpegnate totalmente o parzialmente durante lo stesso esercizio finanziario è utilizzata per finanziare altri programmi o progetti ammissibili all'assistenza IPA II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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