Art. 46
Gestione finanziaria, disimpegno, esame e accettazione dei conti, chiusura e rettifiche finanziarie
In vigore dal 2 mag 2014
Gestione finanziaria, disimpegno, esame e accettazione dei conti, chiusura e rettifiche finanziarie
1. Per quanto concerne gli impegni di bilancio, si applica l'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Per quanto concerne i pagamenti, si applicano gli articoli da 77 a 80, da 82 a 83, da 129 a 132, da 134 a 135 e 142 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Inoltre, per quanto concerne i pagamenti su un unico conto, si applica l', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013. Per quanto concerne l'uso dell'euro, si applica l' del regolamento (UE) n. 1299/2013.
3. Per quanto concerne il prefinanziamento, a seguito della decisione della Commissione recante adozione del programma di cooperazione transfrontaliera, la Commissione versa un importo di prefinanziamento unico.
Tale importo ammonta al 50 % dei primi tre impegni di bilancio a favore del programma.
Il prefinanziamento può essere versato in due rate, se necessario, in funzione delle esigenze di bilancio.
Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera.
4. Per quanto concerne il disimpegno, si applicano gli articoli da 86 a 88 e l'articolo 136 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
5. Per quanto concerne l'esame e l'accettazione dei conti, nonché la chiusura, si applicano l'articolo 84 e gli articoli da 137 a 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
6. Per quanto concerne le rettifiche finanziarie e i recuperi, si applicano l'articolo 85, l'articolo 122, paragrafo 2 e gli articoli da 143 a 147 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Si applica altresì l', paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013.
Storico versioni
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