Art. 45 · Appalti

Art. 45

Appalti

In vigore dal 2 mag 2014
Appalti 1.   Per l'aggiudicazione degli appalti di servizi, forniture e lavori da parte dei beneficiari, le procedure di appalto sono conformi alle disposizioni della parte seconda, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e della parte seconda, titolo II, capo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, che si applicano in tutta la zona interessata dal programma, sia sul territorio dello Stato membro che su quello del beneficiario o dei beneficiari dell'IPA II. 2.   Per l'aggiudicazione degli appalti di servizi, forniture e lavori da parte dell'autorità di gestione nell'ambito della dotazione di bilancio specifica per gli interventi di assistenza tecnica, l'autorità di gestione può applicare le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 o quelle previste dalla sua normativa nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:447:oj#art-45