Art. 43
Ammissibilità e durata
In vigore dal 2 mag 2014
Ammissibilità e durata
1. In deroga all', paragrafo 1, del presente regolamento, le spese sono ammissibili al finanziamento nell'ambito della cooperazione transfrontaliera IPA II se:
a)
sono state sostenute da un beneficiario di uno Stato membro e pagate tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022; oppure
b)
se sono state sostenute da un beneficiario di un beneficiario dell'IPA II e pagate dopo la presentazione del programma di cooperazione transfrontaliera.
2. Oltre alle norme di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, l'assistenza alla cooperazione transfrontaliera IPA II non finanzia:
a)
gli interessi passivi;
b)
l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
c)
la disattivazione e la costruzione di centrali nucleari;
d)
gli investimenti per ottenere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da attività cui si applica l'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
e)
la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
f)
le imprese in difficoltà, come definite secondo le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
g)
gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, a meno che non siano connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari per mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.
In deroga all', paragrafo 2, del presente regolamento, l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo corrispondente al massimo al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato è ammissibile al finanziamento nell'ambito della cooperazione transfrontaliera IPA II. Per i siti in stato di degrado e quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono fabbricati, tale limite è incrementato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissato un limite più elevato delle suddette percentuali per interventi a tutela dell'ambiente.
3. Non sono selezionati per l'assistenza IPA II gli interventi portati materialmente a termine o completamente attuati prima che il beneficiario abbia presentato all'autorità di gestione la domanda di finanziamento nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera, a prescindere dal fatto che il beneficiario abbia effettuato tutti i relativi pagamenti.
4. Per quanto concerne le sovvenzioni, si applicano l'articolo 61, l'articolo 65, paragrafi 4, da 6 a 9 e 11, gli articoli da 66 a 68, l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
5. A integrazione dell', paragrafo 2, del presente regolamento, le convenzioni di finanziamento dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al presente capo definiscono la gerarchia delle norme di ammissibilità applicabili al programma di cooperazione transfrontaliera in questione, secondo i principi stabiliti all' del regolamento (UE) n. 1299/2013.
6. Per quanto concerne i costi del personale, si applica altresì l' del regolamento (UE) n. 1299/2013.
Storico versioni
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