Art. 42 · Relazioni, informazione e comunicazione

Art. 42

Relazioni, informazione e comunicazione

In vigore dal 2 mag 2014
Relazioni, informazione e comunicazione 1.   Per quanto concerne le relazioni di attuazione, si applica l' del regolamento (UE) n. 1299/2013. 2.   La riunione di riesame annuale è organizzata conformemente all' del regolamento (UE) n. 1299/2013. 3.   Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre di ciascun esercizio, l'autorità di gestione comunica per via elettronica alla Commissione ai fini del monitoraggio, relativamente a ciascun programma transfrontaliero e per ciascun asse prioritario: a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile degli interventi e il numero di interventi selezionati per il sostegno; b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione. La comunicazione da effettuare entro il 31 gennaio comprende inoltre i dati di cui alle lettere a) e b) ripartiti per categoria di intervento. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le comunicazioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale l'autorità di gestione prevede di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente paragrafo è la fine del mese precedente quello di presentazione. 4.   L'autorità di gestione coordina i compiti connessi agli obblighi in materia di informazione, pubblicità e trasparenza ai sensi dell', paragrafi 1 e 3, del presente regolamento. In deroga all' del presente regolamento, l'autorità di gestione è responsabile delle attività di informazione e comunicazione di cui agli articoli 115 e 116 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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