Art. 41
Valutazione
In vigore dal 2 mag 2014
Valutazione
1. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. Tutte le valutazioni sono pubblicate.
2. I paesi partecipanti effettuano congiuntamente una valutazione ex ante in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Per quanto concerne la valutazione durante il periodo di programmazione, si applica l' del regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. Per quanto concerne la valutazione ex post, si applica l'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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