Art. 4 · Principio della titolarità

Art. 4

Principio della titolarità

In vigore dal 2 mag 2014
Principio della titolarità 1.   La titolarità della programmazione e dell'attuazione dell'assistenza IPA II spetta in primo luogo al beneficiario dell'IPA II. 2.   Il beneficiario dell'IPA II nomina un coordinatore nazionale IPA, che rappresenta l'interlocutore principale della Commissione per l'intero processo di pianificazione strategica, coordinamento della programmazione, monitoraggio dell'attuazione, valutazione dell'assistenza IPA II e relative relazioni. Il coordinatore nazionale IPA: a) assicura il coordinamento all'interno dell'amministrazione del beneficiario dell'IPA II e con gli altri donatori, nonché lo stretto collegamento tra l'utilizzo dell'assistenza IPA II e il processo generale di adesione; b) coordina la partecipazione dei beneficiari dell'IPA II ai programmi di cooperazione territoriale pertinenti, in particolare ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', lettere da a) a c) e, se del caso, ai programmi di cooperazione transnazionale o interregionale stabiliti e attuati a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013. Il coordinatore nazionale IPA può delegare il compito di coordinamento a un coordinatore o a una struttura operativa incaricati della cooperazione territoriale, secondo le esigenze; c) garantisce che gli obiettivi stabiliti nelle azioni o nei programmi proposti dai beneficiari dell'IPA II siano coerenti con gli obiettivi dei documenti di strategia nazionale e tengano debitamente conto delle strategie pertinenti a livello macroregionale e di bacino marittimo; d) si adopera affinché l'amministrazione dei beneficiari dell'IPA II prenda tutte le misure necessarie per facilitare l'attuazione di tali programmi. Il coordinatore nazionale IPA è un rappresentante di alto livello del governo o dell'amministrazione nazionale del beneficiario dell'IPA II, dotato di poteri adeguati. 3.   Per fornire una base più solida per la gestione dell'assistenza preadesione e dei fondi nazionali, la Commissione e il beneficiario dell'IPA II intraprendono un dialogo sulla gestione delle finanze pubbliche. A tale riguardo la Commissione controlla la misura in cui l'amministrazione del beneficiario dell'IPA II soddisfa i principi di un sistema di gestione delle finanze pubbliche trasparente e ordinato. Se l'amministrazione soddisfa solo in parte tali requisiti, il beneficiario dell'IPA II e l'ordinatore responsabile concordano le misure necessarie per colmare le lacune individuate.
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